Rimpatrio dello straniero irregolare: ecco come calcolare il periodo massimo di trattenimento

Occorre sommare, precisano i giudici, tutti i periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio

Rimpatrio dello straniero irregolare: ecco come calcolare il periodo massimo di trattenimento

Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare: al fine di calcolare il periodo massimo di trattenimento, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati sulla base di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 5 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso relativo ad un cittadino marocchino che, entrato illegalmente in Finlandia nel settembre 2022 mentre sussisteva, a suo carico, un divieto di ingresso nella cosiddetta ‘area Schengen’, è stato posto in trattenimento quattro volte dalle autorità statali, in vista del suo allontanamento verso il Paese d’origine.
Dubbi sulla legittimità di uno di tali periodi di trattenimento – dall’11 settembre 2023 al 18 gennaio 2024, per la precisione – poiché, in tale momento, il periodo massimo iniziale di sei mesi, previsto dalla ‘direttiva rimpatri’, poteva risultare superato, tenuto conto dei periodi di trattenimento precedenti.
Per questo, i giudici finlandesi hanno chiesto lumi ai giudici europei sul calcolo del periodo massimo di trattenimento e sul controllo giurisdizionale del suo superamento.
Chiara la risposta dei giudici europei: al fine di determinare se il periodo massimo di trattenimento sia raggiunto, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio. Però né il fatto che tali periodi siano intervallati da periodi di libertà né un cambiamento delle circostanze di fatto riferite al soggetto possono far ricominciare un nuovo termine di trattenimento.
Detto ciò, i giudici europei precisano che gli Stati membri possono decidere di non applicare la ‘direttiva rimpatri’ ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale. La direttiva non impedisce neppure agli Stati membri di irrogare sanzioni, anche penali, alle persone la cui procedura di rimpatrio sia conclusa e il cui soggiorno rimanga comunque irregolare senza un giustificato motivo.
Per quanto riguarda il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi, i giudici europei ricordano che ogni decisione di proroga deve essere oggetto di controllo giurisdizionale da parte di un’autorità giudiziaria. Poiché tale controllo è obbligatorio, esso non può dipendere dalla domanda della persona trattenuta. Inoltre, esso non deve necessariamente essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto, ma deve svolgersi entro il più breve tempo possibile successivamente all’adozione della decisione di proroga.
L’assenza di tale controllo giurisdizionale non implica automaticamente il rilascio immediato del cittadino straniero. In effetti, finché le condizioni sostanziali del trattenimento, come previste dalla ‘direttiva rimpatri’, sono soddisfatte, il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi non impone l’annullamento della decisione di proroga né la cessazione del trattenimento.

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