Niente amministrazione di sostegno a fronte della mera situazione di conflitto in famiglia

Necessario, invece, l’accertamento dell’impossibilità totale (o parziale) del soggetto di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica

Niente amministrazione di sostegno a fronte della mera situazione di conflitto in famiglia

La presenza di un conflitto – anche forte – in famiglia non è elemento di fatto idoneo a giustificare l’apertura della procedura dell’amministrazione di sostegno a carico del membro più debole del nucleo familiare.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2918 del 10 febbraio 2026 della Cassazione), i quali ribadiscono che l’amministrazione di sostegno richiede esclusivamente l’accertamento dell’impossibilità totale (o parziale) del soggetto di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica.
Di conseguenza, il conflitto endofamiliare può rilevare eventualmente solo nella scelta dell’amministratore di sostegno, una volta accertati i presupposti sostanziali dell’istituto.
Chiari i dettagli della vicenda: una figlia chiede la nomina di un amministratore di sostegno in favore del padre, e spiega che il genitore versa in situazione di criticità fisica, in particolare per deficit deambulatorio, e con riguardo al profilo neurologico allega che l’uomo non è perfettamente capace di intendere e di volere in quanto affetto da deficit cognitivi. Inoltre, a detto stato di salute si accompagna, aggiunge la donna, un rapporto di soggezione e dipendenza dall’altra figlia e dalla moglie.
Di conseguenza, la donna sostiene la necessità di una misura protettiva del genitore per il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria mediante l’individuazione di persona estranea alla famiglia, per garantire la gestione del patrimonio del padre e la conservazione di rapporti continuativi e sereni del genitore non convivente con lei.
L’uomo si oppone alla apertura della procedura di amministrazione di sostegno nei suoi confronti. E questa opposizione viene accolta dal giudice tutelare, decisione, questa, confermata dal Tribunale, che, proceduto all’esame diretto del soggetto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’istituzione della misura protettiva, non giustificata da certificate condizioni di incapacità, anche solo parziale, di intendere e di volere in capo al soggetto e contraria al principio di autodeterminazione della persona, cui deve ispirarsi l’applicazione dell’istituto.
A chiudere il cerchio, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dalla donna, provvedono i magistrati di Cassazione, i quali richiamano, soprattutto, la documentazione medica a disposizione, che attesta l’assenza di elementi psicopatologici (assenza di deficit cognitivi, di morbo di Alzheimer o demenza senile).
Per quanto concerne poi l’esistenza del conflitto endo-familiare dedotto dalla donna e che, a suo dire, ha determinato il venir meno della rete familiare a tutela del soggetto, i giudici sottolineano che i presupposti per la nomina dell’amministrazione di sostegno attengono all’impossibilità totale o parziale del soggetto di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica, il cui accertamento è rimesso al giudice tutelare, mentre non è rilevante, ai fini della nomina dell’amministrazione di sostegno, l’esistenza o meno di un conflitto fra i familiari del soggetto.

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