Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Necessario, invece, l’accertamento dell’impossibilità totale (o parziale) del soggetto di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica
Occorre sommare, precisano i giudici, tutti i periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio