‘Zona a traffico limitato’ e accesso dei veicoli elettrici: necessaria la comunicazione preventiva della targa

Per i giudici, la prevista comunicazione, pur attuando finalità organizzative (inserimento nella cosiddetta ‘lista bianca’), ha natura costitutiva dell’autorizzazione alla circolazione

‘Zona a traffico limitato’ e accesso dei veicoli elettrici: necessaria la comunicazione preventiva della targa

A fronte di una delibera comunale che dispone che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ‘zone a traffico limitato’ sia autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito e che richiede, però, per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa, possono considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali il soggetto abbia comunicato preventivamente la targa. Senza tale passaggio, quindi, la circolazione resta sanzionabile, alla luce del ‘Codice della strada’. Ciò soprattutto se la delibera non ha soppresso la necessità dell’autorizzazione ma ha reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, bensì la semplice comunicazione della targa, semplificando la procedura di rilascio.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 16910 del 29 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi nella Capitale, aggiungono che, in tema di circolazione nelle ‘zone a traffico limitato’, il diritto di libero accesso dei veicoli a trazione interamente elettrica può essere legittimamente subordinato dal Comune alla preventiva comunicazione della targa, comunicazione che, pur attuando finalità organizzative (inserimento nella cosiddetta ‘lista bianca’), ha natura costitutiva dell’autorizzazione alla circolazione.
Impossibile ritenere non grave l’errore compiuto dal conducente, soprattutto quando la disciplina comunale, da tempo pubblicata e accessibile, avrebbe potuto essere conosciuta con l’ordinaria diligenza, non potendo il cittadino invocare incolpevole affidamento su informazioni incomplete reperite on line senza aver verificato le ulteriori fonti istituzionali disponibili.
Da respingere, chiariscono i giudici di Cassazione, la tesi secondo cui la comunicazione della targa rappresenterebbe un adempimento meramente organizzativo, privo di valenza costitutiva del diritto di accesso. Questa visione non coglie la distinzione tra la funzione pratica della comunicazione e la sua natura giuridica: se il Comune può subordinare l’accesso alla ‘ZTL’ al pagamento di una somma, a maggior ragione può subordinarlo alla meno gravosa comunicazione della targa, chiariscono i giudici di Cassazione, per i quali, quindi, a chiusura del contenzioso, il conducente, che non ha comunicato la targa prima degli accessi contestati, ha circolato senza autorizzazione ed è stato legittimamente sanzionato.

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