‘Permesso di soggiorno’ per madre e padre stranieri: solo se concretamente necessario per tutelare il figlio
Necessario valutare se l’allontanamento dell’adulto possa determinare nel minore un grave disagio
Fondamentale comprendere se l’allontanamento del familiare dall’Italia possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell’ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l’allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall’habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico in cui vive sul suolo italiano, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell’età.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2899 del 9 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso relativo a due cittadini georgiani che hanno chiesto il rilascio di un titolo di soggiorno per poter rimanere nel luogo di residenza e continuare a provvedere alle cure del figlio minore, nato in Georgia, per un periodo di almeno un biennio.
I due stranieri hanno esposto di essere giunti in Italia ad agosto del 2021, non avendo più capacità reddituale in particolare per mantenere il figlio in patria, e di avere deciso di stabilirsi in Calabria in quanto già vi viveva la madre della donna, la quale, avendo ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha offerto loro ospitalità. Mentre l’uomo, avendo competenze come giardiniere, ha spiegato di avere già ricevuto formalmente un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, in previsione dell’ottenimento del ‘permesso di soggiorno’, mentre il figlio è stato iscritto alla scuola materna pubblica.
A fronte del quadro tracciato dai due stranieri, però, non ci sono i presupposti per concedere oro il ‘permesso di soggiorno’, chiosano i magistrati di Cassazione.
Decisivi soprattutto i riferimenti agli indici di radicamento e integrazione del nucleo familiare del minore, con riguardo ai criteri seguiti ai fini del giudizio prognostico in ordine al possibile pregiudizio per il minore.
In questa ottica, difatti, è necessario tenere conto: del radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana; del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni e della tenera età del minore.
Esclusi, in questa vicenda, i gravi motivi ipotizzati dai due stranieri, essendo questi privi di permesso di soggiorno e, quindi, non pregiudicando, la loro comune sorte, l’unità familiare.
Peraltro, i genitori e il minore non si possono dire integrati nel contesto sociale e lavorativo italiano, non risultando sufficienti le mere prospettive dei genitori di reperire un’attività lavorativa in Italia (nonostante presenti in Italia da due anni almeno) e l’iscrizione del figlio a scuola, poiché lo sradicamento del minore nell’ambiente in cui è nato e cresciuto è, in effetti, collocabile all’atto del trasferimento dello stesso (all’età di 5 anni), unitamente ai genitori, dal Paese d’origine, laddove la successiva sua permanenza sul territorio nazionale non è qualificabile in termini di stabile radicamento nel luogo attuale di sua residenza sulla sola base della iscrizione scolastica, in considerazione dell’esiguo periodo di tempo trascorso in Italia e delle difficoltà linguistiche palesate, non solo dal padre ma anche dallo stesso bimbo, sintomatiche di un iniziale stadio di integrazione, ricollegabile essenzialmente alla frequentazione dell’ambiente scolastico, dov’è stato inserito su sollecitazione della psicologa e l’assistente sociale del consultorio familiare delegato, per favorire l’apprendimento della lingua italiano, avendo appreso che in ambito familiare la lingua usata prevalentemente era quella del loro Paese natale. E anche questo elemento certifica come il contesto attuale per il minore non rappresenti affatto un ambiente di radicato inserimento, ma indice della necessità di un suo riadattarsi alla nuova situazione e imparare una lingua diversa da quella nota sin dai primi anni di vita e in famiglia, anche dopo l’arrivo in Italia.
Peraltro, la mera frequentazione scolastica da parte del bambino, dopo il suo trasferimento al seguito dei genitori in Italia, non comprova, di per sé, che l’attuale contesto di inserimento costituisca lo stabile e principale ambiente di vita, rispetto al quale, in virtù di una fitta rete relazionale e una comunanza di interessi familiari e culturali, possa configurarsi una condizione di sradicamento in caso di allontanamento dall’ambito di appartenenza.
Irrilevante, poi, il riferimento fatto dai due stranieri ad una eventuale condizione di disagio economico per effetto del rimpatrio, che, a loro dire, porrebbe a repentaglio la stessa esistenza del minore, poiché non sono riusciti a reperire un’attività lavorativa nel Paese d’origine per il mantenimento proprio e del figlio, laddove siffatte esigenze sono avulse dall’ambito di tutela normativa, la quale non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, né consente di regolarizzare la permanenza dei genitori del minore per la mancanza di occupazione lavorativa nel Paese d’origine, ma postula la ricorrenza di un grave, effettivo e concreto nocumento del minore connesso a situazioni contingenti, delimitate nel tempo e non caratterizzate da tendenziale stabilità, non identificabili con il mero disagio dovuto al rimpatrio proprio o dei familiari.
Tirando le somme, i due stranieri hanno chiesto il rilascio del ‘permesso di soggiorno’ al fine di reperire attività lavorativa e stabilizzarsi in Italia, invocando in modo assertivo la tutela dell’interesse del minore, nato e cresciuto in Georgia, dunque chiaramente per ragioni di carattere economico e non nella prevenzione di uno specifico evento traumatico per il figlio che, per di più, anche in caso di rimpatrio dei genitori, avrebbe potuto continuare a godere in Italia dell’accoglienza e del sostegno della nonna materna, con cui attualmente convive e che già lo sostiene economicamente, come, peraltro, fatto allorquando il nucleo familiare ancora viveva in Georgia.