Un ‘post’ ironico su ‘Facebook’ non basta per parlare di diffamazione

Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su di essa, sostanziandosi in un’affermazione che contiene una carica dispregiativa

Un ‘post’ ironico su ‘Facebook’ non basta per parlare di diffamazione

‘Post’ ironico su ‘Facebook’: impossibile parlare di diffamazione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 17017 del 12 maggio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura di un contenzioso sorto in quel di Piacenza, hanno escluso ogni possibile addebito a carico dell’autore di un ‘post’ di commento sarcastico alla notizia di un’interrogazione effettuata da un consigliere comunale e relativa alla presenza di libri orientati alla ‘teoria gender’ in alcune biblioteche pubbliche.
Decisivo il riferimento alla formulazione colloquiale ed ironica della domanda posta su ‘Facebook’, “Sa cos’è una biblioteca?”, con riferimento alle competenze del consigliere comunale.
In premessa, i magistrati di Cassazione precisano che è possibile esaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, e aggiungono che il Codice Penale incrimina chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione.
Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione è l’onore di ciascuna persona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera), e l’evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino. Detto evento è stato considerato come non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva.
Nel medesimo senso va considerato che, ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su di essa, sostanziandosi in un’affermazione che contiene una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione lesiva della reputazione, che può cogliersi anche quando il contesto determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal soggetto medio.
Ciò detto, tornando alla vicenda in esame, il ‘post’ incriminato è stato formulato in modo colloquiale e, soprattutto, ironico. Si parla, in sostanza, di frasi appaiono prive di contenuti espressamente denigratori e lesivi del diritto alla reputazione altrui, anche tenendo presente la necessità di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, dovendo le espressioni essere collegate ad un senso di meraviglia e di evidente non condivisione nei confronti dell’iniziativa della persona offesa, senza risultare connotate da un contenuto offensivo.
Impossibile, quindi, ritenere le frasi incriminate come diffamatorie, perché il ‘post’ non ha attribuito mancanza di cultura al consigliere comunale, in quanto, nell’assenza di attribuzione di specifici difetti in campo culturale, con espressioni volutamente denigratorie e lesive del diritto alla reputazione ed all’immagine personale, non è ragionevole ritenere che l’autore del post abbia voluto veicolare l’idea che il consigliere comunale non sappia cosa sia una biblioteca.

News più recent

Mostra di più...