Sistematica violazione, da parte della Questura, del termine per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale: legittimo parlare di disfunzione organizzativa strutturale
Il termine stringente previsto dalla norma risponde alla necessità di garantire l’effettività del diritto di asilo e dei connessi diritti fondamentali, evitando che lo straniero rimanga in una zona grigia priva di tutele effettive
In tema di azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione, integra una disfunzione organizzativa strutturale la sistematica violazione, da parte della Questura, del termine per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ove i tempi medi eccedano macroscopicamente quello legale.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 617 del 18 marzo 2026 del Tar Veneto), i quali, chiamati a prendere in esame un contenzioso relativo alla Questura di Venezia e originato dall’azione di alcune associazioni, precisano che né l’incremento dei flussi migratori o la carenza di personale valgono, di per sé, a dimostrare l’inesigibilità dell’adempimento, in difetto di prova dell’impossibilità di adottare misure organizzative ragionevoli, né la riduzione dei tempi rispetto a precedenti picchi esclude la disfunzione in presenza di un rilevante scostamento dal parametro normativo.
In sostanza, le associazioni hanno chiesto di vedere accertata la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi delle persone straniere che intendono richiedere protezione internazionale, derivante ,a loro dire, dalla sistematica violazione, da parte della Questura di Venezia, del termine previsto a livello normativo per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
In premessa, i giudici annotano che l’azione proposta dalle associazioni non è diretta alla tutela della posizione dei singoli richiedenti, ma all’accertamento di una disfunzione organizzativa dell’attività amministrativa suscettibile di incidere su una pluralità di utenti del servizio. Pertanto un’eventuale, successiva formalizzazione delle domande riferite ai singoli casi indicati nel ricorso non determina il venir meno dell’interesse all’azione, permanendo l’interesse della categoria all’accertamento e alla rimozione della disfunzione denunciata. Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che i casi richiamati nel ricorso rappresenterebbero solo una parte delle pratiche complessivamente trattate dall’amministrazione, atteso che la verifica della sussistenza di una violazione sistematica dei termini procedimentali deve essere compiuta alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite nel giudizio.
L’oggetto del giudizio non è, quindi, la verifica della legittimità di singoli atti di formalizzazione delle domande di protezione internazionale, ma consiste piuttosto nell’accertare se l’assetto organizzativo complessivamente predisposto dalla Questura di Venezia per la gestione di tali procedimenti sia idoneo ad assicurare, in via ordinaria, il rispetto del termine previsto a livello normativo, ovvero se presenti disfunzioni tali da richiedere un intervento correttivo, volto a garantire il conseguimento del risultato imposto dalla legge.
In tale prospettiva, i presupposti per l’accoglimento dell’azione collettiva sono costituiti, da un lato, dall’accertamento della violazione dei termini o degli standard stabiliti dalla normativa di riferimento e, dall’altro, dall’accertamento dell’inadeguatezza dello sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’amministrazione, avuto riguardo alle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente disponibili.
Il giudice è quindi chiamato ad accertare la sussistenza della disfunzione e a indicare l’obiettivo funzionale da conseguire, restando rimessa all’amministrazione la scelta delle misure organizzative più idonee da adottare.
Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, l’assetto organizzativo predisposto dall’amministrazione per la gestione delle domande di protezione internazionale sia effettivamente idoneo ad assicurare il rispetto dello standard procedimentale stabilito dalla legge.
Per i giudici, nel periodo preso in esame, i tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. Tale situazione è riconducibile, in mancanza di prova contraria, a scelte organizzative interne all’amministrazione periferica e configura una qualificata inefficienza dell’azione amministrativa accertabile in questa sede.
In generale, il termine stringente previsto dalla norma risponde alla necessità di garantire l’effettività del diritto di asilo e dei connessi diritti fondamentali, evitando che lo straniero rimanga in una zona grigia priva di tutele effettive. Difatti, nelle more della presentazione delle domande, gli stranieri che richiedono asilo restano in possesso di meri appuntamenti informali, con ricadute concrete su assistenza sanitaria, lavoro e accesso a forme di assistenza istituzionale.
Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile solo se l’amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili, ma tale prova è mancata, chiosano i giudici del Tar Veneto.