Selezione per il ruolo di commissario della Polizia di Stato: illegittimo il limite di età fissato a 30 anni

Decisiva la sottolineatura che l’uso della forza fisica, ovvero, a maggior ragione, delle armi, non è parte normale ed integrante delle mansioni previste

Selezione per il ruolo di commissario della Polizia di Stato: illegittimo il limite di età fissato a 30 anni

Non essendo l’uso della forza fisica, ovvero, a maggior ragione, delle armi, parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polizia di Stato sono illegittimi e vanno pertanto annullati: il decreto del Ministro dell’Interno (numero 103 del 13 luglio 2018), nella parte in cui esso prevede che per partecipare al concorso bisogna “non aver compiuto il trentesimo anno di età”; il bando di concorso, nella parte che recepisce detta prescrizione; il provvedimento implicito di esclusione dal concorso del candidato che non ha superato il trentaduesimo anno di età, la cui partecipazione – in forza dell’ammissione con riserva – si deve ritenere valida, salvo beninteso l’esito delle prove previste dal concorso. Ciò perché, annullato il decreto del Ministero dell’Interno, rivive la norma previgente, ovvero quella che, risalente al 1999, prevede il limite di età di 32 anni.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 397 del 19 gennaio 2026 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere posizione alla luce del concorso pubblico (per titoli ed esami), risalente al dicembre 2019, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che prevedeva quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età, e, di rimbalzo, anche alla luce del decreto del Ministero dell’Interno, risalente al 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.
A spingere i giudici a fare chiarezza è stata l’azione proposta da un uomo, escluso dal concorso proprio a casa della sua età.
Per i giudici è evidente il carattere discriminatorio della norma che ha previsto i 30 anni di età come requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.
Per quanto concerne le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, è necessario fare rifermento ai criteri di selezione e alle condizioni di assunzione. E, in particolare, è possibile una differenza di trattamento basata su una specifica caratteristica, come anche l’età, a patto però che rappresenti un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. In questo caso è possibile escludere l’ipotesi di una discriminazione, una volta appurata l’attività lavorativa e una volta valutato il contesto.
Analizzando, poi, il caso specifico, i giudici ritengono non rilevante il riferimento, fatto dal Ministero dell’Interno, all’impiego della forza fisica, impiego normalmente richiesto per svolgere le funzioni proprie della figura professionale del commissario della Polizia di Stato.
Rilevanti invece i dati forniti dal Ministero dell’Interno e concernenti, anno per anno, il numero medio dei dipendenti in servizio con la qualifica di commissario posta a concorso e la relativa età media, il numero degli episodi in cui nell’ambito del servizio tali dipendenti abbiano personalmente e direttamente fatto uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica o comunque fatto ricorso alla forza fisica, ovvero ancora abbiano corso pericolo per la loro vita o incolumità personale per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Ebbene, numeri alla mano, relativi agli episodi in cui un dipendente della Polizia di Stato con qualifica di commissario ovvero vicecommissario ha fatto uso della forza fisica, è impossibile, secondo i giudici, dire che l’uso della forza fisica, ovvero, a maggior ragione, delle armi è di fatto parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polizia di Stato.
Così, valutando la ricerca di elementi concreti tali da giustificare, con ragioni fondate sull’evidenza dei fatti, la potenziale discriminazione che discende dall’esclusione di una fascia di potenziali concorrenti a seguito dell’abbassamento dell’età massima di partecipazione al concorso, per i giudici il riscontro sui dati forniti non fa emergere alcuna giustificazione per il limite di età fissato a 30 anni. Anzi, l’abbassamento dell’età massima – da 32 anni a 30 anni – incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Da un lato, infatti, il costo non banale di restringere l’ambito dei partecipanti al concorso non appare, spiegano i giudici, ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l’unico effetto dell’abbassamento dell’età massima, ovvero l’ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po’ più prestante. Dall’altro, anche il possibile beneficio apportato – sempre in ipotesi – dal personale di due anni più giovane non appare particolarmente rilevante se considerato in proporzione all’intera carriera di commissario, che non viene modificata nella sua estensione massima, non giustificando, nemmeno sotto questo profilo, il costo della limitazione della platea dei partecipanti al concorso.

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