Prova a far sesso con la compagna, che però prende tempo: condannato

I giudici precisano che se il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude

Prova a far sesso con la compagna, che però prende tempo: condannato

Contatti fisici imposti alla compagna: il fatto che la donna avesse mostrato disponibilità ad avere intimità, ma in un momento successivo, non salva l’uomo dalla condanna per violenza sessuale.
Questa l’ottica adottata dai giudici (sentenza numero 35036 del 28 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno ritenuto colpevole un uomo, finito sotto processo per avere morso i glutei della partner e per avere provato ad imporle momenti di intimità.
Scenario della triste vicenda è la provincia piemontese. A finire sotto accusa è un uomo, di origini straniere, denunciato dalla compagna alle forze dell’ordine. Secondo quanto raccontato dalla donna, il compagno ha cercato di forzarla, nonostante il suo espresso dissenso, ad avere rapporti sessuali.
Il quadro probatorio, centrato soprattutto sulle dichiarazioni della donna, è ritenuto inequivocabile dai giudici di merito, i quali condannano l’uomo, sia in primo che in secondo grado, per lesioni personali – un morso, per essere precisi – e violenza sessuale. Consequenziale la pena –con sospensione condizionale –, fissata in tredici mesi di reclusione, con l’aggiunta poi del risarcimento dei danni in favore della donna, costituitasi parte civile.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’uomo punta a ridimensionare i fatti. Innanzitutto, sostiene non si possa parlare di violenza sessuale, anche perché la persona offesa non aveva opposto un rifiuto al rapporto sessuale ma aveva solo detto al compagno di aver pazienza e di aspettare, perché era occupata in cucina. In secondo luogo, contesta anche il reato di lesioni, poiché quella compiuta dall’uomo è stata, secondo il legale, un’azione caratterizzata da ‘ioci causa’: nello specifico, l’uomo ha morsicato la compagna sui glutei ma per scherzo.
A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di terzo grado sono netti: l’uomo va condannato per violenza sessuale. Ciò perché, come ricostruito tra primo e secondo grado, la condotta dell’uomo è stata violenta, poiché posta in essere nonostante l’espresso rifiuto della persona offesa ad avere in quel momento rapporti sessuali con lui e, soprattutto, con atti di costringimento fisico che hanno procurato alla vittima lesioni in varie parti del corpo.
Non ci sono dubbi, secondo i magistrati di Cassazione: una siffatta condotta integra il contestato reato di violenza sessuale, restando irrilevante che la vittima avrebbe, comunque, consentito ad avere con l’uomo un rapporto sessuale in un momento successivo. Anche perché, in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all’atto, consenso che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell’atto stesso.
Resta da prendere in esame la tesi difensiva del gesto compiuto ‘ioci causa’.
Anche su questo fronte i giudici di Cassazione sono netti: l’intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta ‘ioci causa’ o con finalità di irrisione della vittima, si qualifica come atto sessuale punibile, Codice Penale alla mano. In particolare, esso va qualificato come violenza sessuale, attese le caratteristiche intrinseche dell’azione rappresentata proprio dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto. Peraltro, il reato di violenza sessuale non necessita, in alcun modo, dell’esistenza di uno specifico requisito soggettivo consistente nel soddisfacimento sessuale del soggetto. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie, difatti, è la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà assoluta ed incondizionata, che non incontra limiti nelle intenzioni che il soggetto possa essersi prefisso. Perciò, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale del soggetto, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, mentre l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa del soggetto non esclude la connotazione sessuale dell’azione.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati ribadiscono che l’atto deve essere definito come sessuale sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni del soggetto. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude.

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