Niente rimozione della tenda da sole coperta da una siepe

Respinte le contestazioni mosse all’installazione effettuata da un condòmino. Decisiva la constatazione che l’installazione della tenda da sole è avvenuta in un’area di proprietà privata e non condominiale e non ha recato danno alle parti comuni ovvero determinato pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell’edificio

Niente rimozione della tenda da sole coperta da una siepe

Legittima l’installazione, da parte del condòmino, di una tenda da sole nello spazio esterno di pertinenza della propria abitazione, e, quindi, non in uno spazio condominiale. A maggior ragione, poi, se essa risulta non visibile dalla strada e dagli spazi di pertinenza del condominio. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Palermo), i quali, esaminando il contenzioso sorto in un palazzo in provincia di Palermo, hanno respinto le obiezioni sollevate da un condominio e mirate ad ottenere la rimozione della tenda da sole installata da un condòmino e coperta, fortunatamente per il condòmino, da una siepe. In sostanza, il condòmino non ha violato la norma del Codice Civile che regola le innovazioni sulle

parti comuni dell’edificio, e ciò perché l’installazione della tenda da sole è avvenuta in un’area di proprietà privata e non condominiale e non ha recato danno alle parti comuni ovvero determinato pregiudizio alla stabilità ed al decoro architettonico dell’edificio. Per meglio inquadrare la questione, comunque, bisogna tenere presente il contesto: l’installazione della tenda da sole – motorizzata – con struttura fissa è stata effettuata da parte di uno dei proprietari di villette appartenenti a un complesso condominiale. Secondo il condominio, tale intervento ha violato le disposizioni del regolamento condominiale e compromesso il decoro architettonico dell’intero palazzo. Per i giudici, però, a demolire le contestazioni mosse dal condominio è la constatazione che la tenda da sole è stata installata dal condòmino in un’area di sua esclusiva pertinenza, e non su uno spazio condominiale. Inoltre, è stata valutata anche la disposizione architettonica del complesso immobiliare, verificando la conformazione degli edifici e la posizione della tenda rispetto agli spazi comuni e alla viabilità pubblica. Di conseguenza, si è appurato che gli immobili del complesso condominiale, compreso quello del condòmino sotto accusa, sono strutturati su due piani fuori terra più un sottotetto, con affacci che guardano verso gli spazi privati e non verso le aree condivise del condominio. Ebbene, la tenda incriminata non è presente su una facciata comune o su un’area soggetta a regolamentazione condominiale, bensì in un’area privata di competenza esclusiva del proprietario, e inoltre non è visibile dalla strada e dagli spazi di pertinenza del condominio, poiché integralmente nascosta da una fitta siepe. Di conseguenza, non essendovi stata alcuna lesione del decoro architettonico, né la violazione del regolamento condominiale, il condominio non può pretendere la rimozione della tenda da sole, chiosano i giudici.

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