Bambina cade da un palco in città: nessun addebito all’ente locale se mancano certezze sulla dinamica dell’episodio

Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori della bimba nei confronti del Comune

Bambina cade da un palco in città: nessun addebito all’ente locale se mancano certezze sulla dinamica dell’episodio

Bambina cade rovinosamente dal palco allestito dal Comune: niente risarcimento per i genitori, a fronte della mancanza di certezze sulla dinamica del fatto. Ciò alla luce del principio, fissato dai giudici (ordinanza numero 33219 del 18 dicembre 2024 della Cassazione), secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia, l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sulla parte lesa, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. Scenario dell’episodio, risalente a sei anni fa, è la provincia calabrese: una bambina cade rovinosamente dal palco allestito dal Comune e si procura una frattura scomposta dell’omero. Inevitabile l’azione risarcitoria dei due genitori, i quali chiedono all’ente locale di pagare loro 5mila euro come risarcimento dei danni. Per i giudici, però, l’istanza avanzata da madre e padre della bimba è priva di solido fondamento. Ciò per due dettagli: non sono provate le anomalie del palco tali da definirlo non a norma o pericoloso; è interrotto dal comportamento della minore, ovvero dalla mancata sorveglianza dei genitori, la catena di responsabilità a carico del Comune, perché i genitori avrebbero dovuto impedire alla figlia di andare sotto il palco o di salirvi sopra, non dovendosi considerare lo stesso luogo di giochi a causa della presenza di elementi dove la bambina avrebbe potuto inciampare. Queste considerazioni sono fondamentali, poiché, Codice Civile alla mano, il soggetto danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l’effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

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